ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI D.M. 7 GENNAIO 2005
D.M. del 07 gennaio 2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005
Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio
Articolo 1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l’omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
2.Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente “equipaggiamenti a pressione” attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Articolo 2 CLASSIFICAZIONE
1.La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2005, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo SEE.
Articolo 3 DEFINIZIONI
f) Per “Dichiarazione di conformità” si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell’estintore portatile d’incendio al prototipo
omologato e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3-7 punto 16.2 figura 2;
2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull’estintore portatile d’incendio;
g) Per “libretto uso e manutenzione” si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d’incendio, che riporta i seguenti contenuti:
1) modalità ed avvertenze d’uso;
2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Articolo 11 NORME TRANSITORIE
1.La commercializzazione di estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell’approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Articolo 12 NORME FINALI
1.La dismissione dei materiali componenti l’estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente.
2.Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
3.Sono abrogati: a) decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 1982, concernente “Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione di tipo da parte del Ministero dell’interno” (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);
4.Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.
Classe A: fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.
Classe B: fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili
rappresenta
la classe di fuoco B
Classe C: fuochi da GAS.
rappresenta
la classe di fuoco C
Classe D : fuochi da metalli
rappresenta
la classe di fuoco D
N.B. L’idonietà degli estintori all’uso ai fuochi di classe “D” (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della presente norma in relazione ai focolari di prova.
Tuttavia, gli estintori per i quali è dichiarata l’idoneità alla classe D sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti della Norma UNI EN 3-7 per gli estintori a polvere.
ex Classe E : non contemplata nelle norme europee ma da noi citata solamente per maggiore chiarezza.
La classe E tal quale non esiste più. La prova consiste nello stabilire se l’estintore può essere utilizzato per apparecchiature sotto tensione mediante la prova dielettrica.
Essa non è richiesta per gli estintori a CO2 in quanto l’anidride carbonica non è conduttrice di elettricità, nè è richiesta per quegli estintori per i quali non viene chiesto l’impiego per parti elettriche sotto tensione. Per questi ultimi estintori devono essere apposti il simbolo a lato e l’indicazione “Non utilizzare su apparecchi sotto tensione elettrica”.
il divieto di utilizzo su
apparecchiature
sotto tensione elettrica.
Nella norma UNI EN 3-7:2008 si richiama l’attenzione sui regolamenti e le prassi nazionali.
Gli estintori d’incendio portatili che utilizzano acqua o schiuma e non sono sottoposti a prova dielettrica come dal punto 9 della UNI EN 3-7:2008, o non soddisfano i requisiti
di tale punto, devono riportare la seguente avvertenza: “non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione”.
Gli estintori di incendio portatili che utilizzano altri agenti e gli estintori a base d’acqua conformi ai requisiti del punto 9 della UNI EN 3-7:2008 devono riportare l’indicazione della loro idonietà all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione, per esempio: “adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V ad una distanza di 1 metro”.
Classe F : fuochi da oli e grassi vegetali o animali
rappresenta
la classe di fuoco F
La norma EN2 del 2005 ha portato da 4 a 5 le classi di fuoco prese a riferimento per la qualificazione dei mezzi estinguenti aggiungendo la classe “F” che prevede i fuochi
che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura. Per altro, in base alle regole riguardanti provvedimenti normativi comunitari, la norma EN2 sopra citata ha lo “status di norma nazionale italiana”,
il che comporta obblighi di adempimenti di osservanza. Gli estintori d’incendio portatili idonei all’uso contro fuochi di olio da cucina devono avere capacità estinguente di classe “F”.
La norma UNI EN 3-7:2008 specifica che gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non dovrebbero essere utilizzati per fuochi di classe “F” ed il loro utilizzo per tali tipologie di fuochi è considerato pericoloso.
Per questo motivo gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non devono essere sottoposti a prova secondo norma UNI EN 3-7:2008 e non devono
essere marcati con il pittogramma di classe “F”.
E’ importante ricordare che gli estintori omologati e testati in classe“F” possono anche avere una valutazione di classe A e/o una valutazione di classe “B”.